L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha pubblicato la nota esplicativa n. 162 per fare chiarezza sul provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’articolo 14 del Dlgs 81/2008 per le microimprese.
Il quesito posto al coordinamento giuridico INL si riferisce alla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” e che manchi però anche di DVR e della nomina dell’RSPP.
Dubbi a riguardo sono sorti in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva chiarito che, nel caso di lavoro irregolare, andasse esclusa l’applicazione della sospensione dell’attività nell’ipotesi dell’accertamento della presenza in azienda di un unico lavoratore occupato.
Nonostante ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”, se l’azienda in oggetto non ha rispettato i seguenti obblighi:
- elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
risulta comunque applicabile il provvedimento di sospensione conseguente alle due gravi violazioni di natura prevenzionistica elencate nell’allegato I al Dlgs 81/2008. Se invece l’Autorità competente applichi la deroga al provvedimento di sospensione di cui al citato articolo, il personale ispettivo dovrà comunque disporre l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico