Con il D.L. 146/2021 prima e con la legge 215/2021 poi, il Governo e il Parlamento hanno deciso d’intervenire in maniera energica in materia di sicurezza sul lavoro, operando un giro di vite molto forte; la ratio del D.L. 146/2021 è quella di contrastare in modo più efficace il triste fenomeno degli infortuni che, secondo i dati diffusi recentemente dall’INAIL, colloca il settore dell’edilizia al quinto posto per infortuni denunciati e al secondo per casi mortali.
Rimane fermo che la sospensione è disposta anche in caso di gravi violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, individuate nel riformato allegato I del D.Lgs. 81/2008; il provvedimento è adottato oltre che dall’INL anche dalle ASL e in materia di prevenzione incendi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti.
Nella nuova versione di tale allegato è stata aggiunta come violazione che può portare alla sospensione dell’attività, l’omessa vigilanza sulla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo – e ciò rende quindi ancora più importante il ruolo del dirigente e del preposto (cfr. artt.2, 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008); inoltre, in sede di conversione la legge 215/2021, ha inserito anche una nuova ipotesi di sospensione: quella della mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto (n. 12-bis).
Viene eliminato, però, il requisito della reiterazione delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro; infatti, l’art.14 del D.Lgs.81/2008, nella previgente formulazione prevedeva non solo che la violazione commessa doveva essere, appunto, grave ma che ci fosse anche la reiterazione che si realizzava quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza, ottemperata dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commetteva più violazioni della stessa indole.
Ma con la modifica apportata all’art.14 dal D.Lgs. 146/2021, anche nell’immediatezza della prima grave violazione e senza reiterazione, l’INL e gli altri organi di vigilanza adotteranno il provvedimento di sospensione dell’attività o della parte di questa che ha manifestato le gravi criticità in materia antinfortunistica. Sotto tale profilo va precisato anche che la sospensione è disposta ora in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni previste dai numeri 3 – mancata formazione e addestramento – e 6 – mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto dell’allegato I del D.Lgs. 81/2008. In tale ambito, poi, è anche di notevole rilievo la previsione secondo cui insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale l’INL “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”; a ben vedere si tratta del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli ispettori del lavoro nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
Condizioni per la revoca della sospensione e indicazioni dell’INL
Per quanto riguarda, invece, la revoca del provvedimento di sospensione restano ferme le condizioni fondamentali, ossia in caso di lavoro “nero” la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ma anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (art.14, comma 9, D.Lgs. 81/2008); in merito, importanti indirizzi sono stati espressi dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle circolari n. 3 del 9 novembre 2021 e n. 4 del 9 dicembre 2021.
Invece, nell’ipotesi di gravi violazioni alla disciplina antinfortunistica, presupposto per la revoca è l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’allegato I del D.Lgs.81/2008.
Ma per la revoca del provvedimento è stabilito anche che il trasgressore paghi una somma aggiuntiva, così del resto come già era previsto dall’art. 14 del citato decreto; pertanto, nelle ipotesi di lavoro irregolare, è necessario il pagamento di una somma aggiuntiva pari a €2.500 qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a € 5.000 qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari; in precedenza era pari a € 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori.
Invece, nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza sul lavoro la somma aggiuntiva che il trasgressore è tenuto a pagare varia a seconda delle violazioni accertate secondo quanto indicato nel già citato nuovo allegato I al D.Lgs. 81/2008, con riferimento a ciascuna fattispecie di illecito; sono previste tre soglie: € 3.000, € 2.500 oppure € 300 per ciascun lavoratore interessato e si osservi che in precedenza era pari a € 3.200, a prescindere dal tipo di violazione accertata.
Le somme aggiuntive sono, però, raddoppiate nei casi in cui, nei cinque anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione; insomma, si tratta di una previsione a forte impatto, anche perché la recidiva sembra non circoscritta a una delle due ipotesi.