Il gran volume di attività edili favorite dagli incentivi fiscali finisce sotto la lente dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’Inl, fermo restando gli obiettivi essenziali e le modalità di controllo generali, individua, quali destinatari “privilegiati” degli interventi ispettivi, i numerosi cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).
Le verifiche dovranno essere indirizzate in particolare nei confronti di aziende di nuova costituzione, nonché di quelle che, dopo un lungo periodo di inattività, abbiano ripreso a operare in coincidenza della vigenza dei bonus fiscali.
La programmazione degli interventi ispettivi potrà tener conto delle notifiche preliminari che perverranno agli Ispettorati territoriali, di fondate segnalazioni, ovvero dello scambio di informazioni con le Casse edili, come previsto dal protocollo sottoscritto l’11 marzo 2021, tra Inl e la Commissione nazionale delle casse edili. Inoltre, ci potrà essere la partecipazione dei Comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri su obiettivi di maggiori dimensioni.
Le verifiche già svolte a seguito delle modifiche all’allegato 1 del Testo unico salute e sicurezza sul lavoro apportate dal Dl 146/2021 hanno evidenziato che la maggior parte delle irregolarità riguarda: mancata formazione e addestramento dei lavoratori, mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano operativo di sicurezza; mancata protezione da caduta nel vuoto. Aspetti su cui i controlli porranno particolare attenzione. La nota dell’Inl ricorda anche che per i ponteggi è necessaria l’autorizzazione ministeriale per la loro costruzione, impiego, commercializzazione.
Poiché i cantieri interessati alla speciale attività di vigilanza riguardano essenzialmente l’esecuzione di appalti su fabbricati civili, condominiali e non, è evidente la responsabilità, anche penale, alla quale possono essere chiamati a rispondere i committenti sia per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda la solidarietà che è imposta loro in caso di evasione od omissione assicurativa e previdenziale, nonché in caso di inosservanza della normativa contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dei lavori.
Infine è utile ricordare che le agevolazioni fiscali non sono riconosciute in caso di violazione delle citate norme di tutela, accertate dagli organi competenti e comunicati alla direzione regionale territorialmente competente.