La circolare n.90 del 29 giugno 2021 ha riportato nuove informazioni sulla richiesta delle indennità Covid-19
In particolare la circolare si riferisce a:
- Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.
- Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
- Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
- Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
- Presentazione della domanda.
- Finanziamento e monitoraggio.
- Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
- Strumenti di tutela.
- Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato.
- Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi.
- Istruzioni contabili e fiscali.