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Indennità Covid-19 – sostegni bis

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La circolare n.90 del 29 giugno 2021 ha riportato nuove informazioni sulla richiesta delle indennità Covid-19

In particolare la circolare si riferisce a:

  • Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021.
  • Indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro che non hanno già fruito dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni.
  • Presentazione della domanda.
  • Finanziamento e monitoraggio.
  • Incumulabilità e incompatibilità tra le indennità di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità.
  • Strumenti di tutela.
  • Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore degli operai agricoli a tempo determinato.
  • Indennità di cui all’articolo 69 del decreto Sostegni bis a favore dei pescatori autonomi.
  • Istruzioni contabili e fiscali.