Nel vigente ordinamento, il datore di lavoro risulta essere per legge il Garante della protezione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; egli ha pertanto la responsabilità civile e penale nel/i caso/i di violazione di doveri sulla sicurezza dei dipendenti nei luoghi di lavoro. Capiamo meglio.
Il dovere di adottare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione che sono finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi presenti in ambito lavorativo sia in termini di salute che di sicurezza, viene definito “obbligo sulla sicurezza”. Vi è anche la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con specifici adempimenti.
Il datore deve:
- Redigere il documento di valutazione dei rischi: questo per valutare i rischi presenti nel luogo di lavoro per quanto riguarda sicurezza e salute
- formare i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro;
- adottare le misure di sicurezza, sia individuali che collettive, con lo scopo di ridurre i rischi;
- allestire il servizio di prevenzione e di protezione;
- nominare il medico competente ed effettuare la sorveglianza sanitaria per valutare l’idoneità fisica dei lavoratori in relazione alle mansioni contrattuali assegnategli.
Se manca l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e per un dipendente si verifica un infortunio o una malattia professionale dovuta a questa carenza, si tratta di responsabilità diretta dell’azienda in quanto il datore non ha rispettato l’obbligo di sicurezza. Bisogna perciò rispettare gli obblighi, così da poter dimostrare, in caso di contenzioso, il corretto assolvimento dell’obbligo di sicurezza.
COVID-19: responsabilità e obblighi di sicurezza del datore di lavoro
Un saggio tratta il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro in riferimento agli obblighi di sicurezza e all’art. 2087 c.c. contiene le norme di riferimento, l’articolo 29-bis, le responsabilità e gli obblighi che gravano sul datore di lavoro per realizzare la dovuta protezione del dipendente dal rischio di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.
Gli obblighi e le responsabilità che gravano sul datore di lavoro
“il doveroso rispetto delle ‘prescrizioni’ dei Protocolli, insieme alle altre norme speciali espressamente richiamate dal legislatore (come ad esempio l’art. 16 del d.l. n. 18/2020 per quanto riguarda l’obbligo di indossare le mascherine), è idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dipendente contagiato dal virus, senza che la verifica di tale responsabilità possa essere condotta applicando anche l’art. 2087 c.c.. Proprio perché le misure di prevenzione previste dai Protocolli e la vigilanza in ordine alla loro applicazione esauriscono gli obblighi a carico del datore di lavoro sostituendosi all’art. 2087 c.c. per quanto riguarda il presidio del rischio di contagio da COVID nei luoghi di lavoro”.
Scarica il documento:
Università di Urbino Carlo Bo, Osservatorio Olympus, Diritto della sicurezza sul lavoro, “ Il rischio di contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro: obblighi di sicurezza e art. 2087 c.c. (prime osservazioni sull’art. 29-bis della l. n. 40/2020)”, a cura di Arturo Maresca – Professore ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma (formato PDF, 254 kB).
Scarica la normativa di riferimento:
LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Tratto da: https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-responsabilita-obblighi-di-sicurezza-del-datore-di-lavoro-AR-20364/ – Copyright © All Rights reserved 1999-2019 – All Rights Reserved.